SOCI FONDATORI

Roberto De Martin

Bruno Sari

SOCIO BENEMERITO

Roberto Montecamozzo

Verbale dell' Assemblea Costituente

Il giorno 29 ottobre 2005 in Bologna, nella sala dell’hotel Zan Hotel, si sono riuniti alle ore 9.00 in presenza o per delega i sotto elencati signori, con lo scopo di valutare la possibilità di costituire una associazione fra gli agenti di assicurazione in quiescenza, già mandatari della soc. Reale Mutua Assicurazioni. Promotori i sigg. Sari Bruno di Sassari e Roberto De Martin di Castelfranco Veneto, i quali, dopo aver illustrato ai presenti i motivi che stavano all’origine dell’idea, chiedono ai presenti se siano sempre disposti a valutare positivamente e in conseguenza approfondire l’idea. Raccolto il consenso di tutti i presenti sul proseguo, Sari formalizza l’inizio ufficiale all’ Assemblea Costituente.
Viene eletto all’unanimità come presidente dell’ Assemblea Costituente il sig. Gambardella che invita i Sigg. Sari e De Martin al tavolo della presidenza e chiama anche il Sig. Montecamozzo a fungere da segretario della riunione.

ORDINE DEL GIORNO

  • Apertura assemblea, nomina ed insediamento Presidente e Segretario dell’Assemblea
  • Relazione dei promotori dell’iniziativa
  • Statuto: lettura bozza; proposte modifiche e/o integrazione; approvazione
  • Candidature per le cariche sociali
  • Elezioni organi sociali
  • Varie ed eventuali

I Promotori illustrano brevemente i motivi che li hanno indotti ad attivarsi nell’iniziativa, che tende a non disperdere i valori di stima e amicizia intercorrendo tra gli ex colleghi.

Il Presidente accertato che nessuno dei partecipanti avesse presentato alcuna bozza di Statuto, prega i Sigg. Sari e De Martin di leggere e sottoporre a discussione una bozza di Statuto da loro redatta.

L’ATTO COSTITUTIVO
Consiste nella dichiarazione di inizio UFFICIALE ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE.

COMPONENTI L'ASSEMBLEA

IDA MARIA GRAZIA
FERRERO GIUSEPPE
SIDDI GIOVANNI
ATZORI PIETRO
ATZORI ETTORE
GUIDONI ALESSANDRO
VIALLESE LUIGI
COSTANTINI SCALA QUIRICO
TENCONI GIANMARIO
COPPO RICCARDO
REBUCCI FRANCO
TURRISI ANTONIO
GUANI ISIDORO
PEROTTI RAIMONDO
PEYRA IVO
PRATI UMBERTO
BENNA GIORGIO
TEDESCHI VITO
SCAPU FILIPPO
NAVONE LUIGI
CAVALLONI ANTONIO
MARICAZZAN M. LUISA
ZINATO PIETRO
ZACCHE’ GIORGIO
BOTTA GIANPAOLO
MORICONE GIULIANO
GIROLA FERDINANDO
PUPPO GIACOMO
MONTECAMOZZO ROBERTO
CIOCCA MARTINO
ESPOSITO BERNARDINO
FIORE CARLO
CINTOLESI MAURIZIO
FUSI FERDINANDO
DETADDEI GIOVANNI
CONTALDI ELISA
NERI GUIDO
RONCARATI CLAUDIO
PRIMAVOR PRIMO
CASSANO UMBERTO
MAROCCHI UMBERTO
GAMBARDELLA CESARE
DE MARTIN ROBERTO
SARI BRUNO
OFFREDI GIOVANNI
CIRIACI GUIDO

STATUTO

aSSOCIAZIONE eX AGENTI REALE MUTUA

Aggiornato con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in Firenze il 23 ottobre 2022 (Grand Hotel Baglioni), successivamente durante l'assemblea dell' ottobre 2023 in Cellino San Marco (Brindisi)

Articolo 1 - DENOMINAZIONE/SEDE

È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE EX AGENTI REALE MUTUA.” con sede presso il suo Presidente “pro-tempore*.

Articolo 2 - DURATA

La durata deIl’Associazione è fissata a tutto il Dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta con delibera deII'AssembIea.

Articolo 3 - SCOPI

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici, non persegue fini di lucro ed ha quali principali scopi:
- conservare e consolidare fra i Soci quei legami di amicizia che si sono creati nel periodo di attività agenziale;
- prestare per quanto possibile aiuto e solidarietà nei confronti degli iscritti;
- mantenere i legami con la Società e conservare i valori professionali e morali che hanno, durante l'appartenenza al Gruppo Agenti e nell'esecuzione del mandato di agente, caratterizzato la collaborazione con la Reale Mutua Assicurazioni.

L'Associazione puó inoltre promuovere e realizzare iniziative culturali e sociali, ricreative e turistiche, editoriali; promuovere attività di ricerca e di studio nel settore assicurativo nelle forme di assistenza in materia di sicurezza e previdenza e curarne la realizzazione.

Articolo 4 - SOCI

Possono essere Soci:
- coloro i quali, essendo stati Agenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, hanno cessato il mandato per raggiunti limiti di età.
- coloro i quali abbiano cessato il mandato volontariamente dopo almeno dieci anni consecutivi in qualità di agenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
- coloro che, pur avendo avuto il mandato di agenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni per un periodo inferiore, siano stati legati professionalmente alla stessa Società per almeno dieci anni consecutivi comprensivi del periodo di esecuzione del mandato agenziale ed abbiano cessato la loro attività per raggiunti limiti di età, come agenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Il candidato in possesso dei requisiti sopraelencati, puó presentare richiesta di adesione anche verbale.
Non possono essere Soci gli ex agenti il cui mandato sia cessato per giusta causa da parta dell'impresa e coloro i quali abbiano subito una condanna definitiva per reati contro le persone o il patrimonio.

Articolo 5 - CONTRIBUTO DEI SOCI

Il contributo annuale dei Soci, da versarsi direttamente al Segretario/Tesoriere, viene determinato annualmente daIl ’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il contributo dovrà essere versato al momento dell'iscrizione, entro l'anno solare di competenza. Eventuali contributi straordinari potranno essere richiesti per particolari esigenze, e comunque finalizzati alle stesse, su delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - FONDO COMUNE

Il Fondo Comune deII’Associazione previsto dall'art. 37 del Codice Civile, è costituito dai contributi annuali dei Soci, e dai beni acquistati con questi contributi. Finchè esiste l' Associazione , i singoli associati non possano chiedere la divisione del Fondo Comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso. I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all' Associazione non possono richiedere il rimborso dei contributi versati né hanno alcun diritto sul Fondo Comune. In nessun caso ed in nessuna forma potranno essere distribuiti tra i Soci somme che residuino dall'amministrazione del Fondo Comune. I beni che restano, esaurita la liquidazione, saranno devoluti a scopi benefici determinati dall' Assemblea nella delibera di scioglimento.

Articolo 7 - CATEGORIE DEI SOCI

I Soci si distinguono in Soci Ordinari, Soci Benemeriti e Soci Aggregati.
Sono Soci Ordinari tutti gli iscritti in possesso dei requisiti di cui alI' articolo 4.
Sono Soci Benemeriti coloro che hanno acquisito eccezionali meriti nei confronti deII’ Associazione.
La qualifica di Socio Benemerito viene attribuita dall’ Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono Soci Aggregati i coniugi/conviventi dei Soci Ordinari e dei Soci Benemeriti.
I Soci Aggregati hanno diritto di partecipare ed intervenire alle Assemblee senza diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

Articolo 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di Socio si perde per dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo; se volontariamente non si rinnova l'iscrizione; per condotta lesiva dei valori morali a/o scopi associativi accertata dal Consiglio Direttivo.
La delibera di esclusione per condotta lesiva, deve essere motivate e comunicata per iscritto al Socio dal Consiglio Direttivo.
Contro i provvedimenti di esclusione l’interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Il Collegio delibererà inappellabilmente entro i successivi 15 giorni salvo il disposto dell’art.15.

Articolo 9 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:
L’Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Comitato di Presidenza;
I Vice-Presidenti;
Il Segretario/Tesoriere;
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
Il Collegio dei Probiviri;
I Delegati di zona.
I componenti degli organi sociali possono essere solamente Soci Ordinari e Benemeriti regolarmente iscritti.
Le cariche sociali durano in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 10 - ASSEMBLEA

L’Assemblea, composta da tutti i Soci, deve essere riunita su convocazione del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno prima della fine dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza, dal Vice-Presidente Vicario ed in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo.
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati.
In questo ultimo caso l’Assemblea deve essere convocata e riunita entro 45 giorni dalla richiesta.
La convocazione dell’Assemblea e gli argomenti di discussione devono essere portati a conoscenza di tutti i Soci con mezzi idonei almeno otto giorni prima dalla data fissata per la riunione.
Ogni Socio Ordinario o Benemerito ha diritto ad un voto e può essere rappresentato anche per delega. Non sono ammesse più di due deleghe per partecipante.
E’ competenza dell’Assemblea:
1) determinare l’indirizzo generale delle attività nello spirito dell’art 3 dello Statuto e del Regolamento
2) l’approvazione del bilancio
3) l’attribuzione della qualifica di Socio Benemerito secondo il disposto dell’art.7
4) determinare l’entità del contributo associativo annuale su proposta del C.D.
5) la nomina del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei Delegati di zona.
6) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti
7) la nomina del Segretario/Tesoriere dell’Associazione
8) la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto
9) lo scioglimento dell’Associazione
10) tutte le altre attribuzioni stabilite dal presente Statuto

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza, fisica o per delega, di almeno ¾ dei Soci aventi diritto di voto ed il voto della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione per l’approvazione delle modifiche occorre la presenza, fisica o per delega, della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno ¾ dei Soci Ordinari e Benemeriti.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dall'immediato Past President, dal Segretario/Tesoriere e qualora se ne ravvisi la necessità, dai Delegati di Zona ed eventualmente da altri consiglieri che l’Assemblea ritenesse opportuno nominare in considerazione del numero degli iscritti.

Spetta al Consiglio Direttivo:
1) sviluppare le attività secondo l’indirizzo generale stabilito dall’Assemblea e proporre all’assemblea il programma di attività per il biennio sociale;
2) nominare il Vice Presidenti Vicario che sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento del medesimo.
3) proporre all’Assemblea la modifica delle contribuzioni annuali dovute dagli associati.
4) definire la bozza di Bilancio e la relazione annuale di Bilancio da sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori ed all’approvazione dell’Assemblea.
5) deliberare l’esclusione del Socio secondo il disposto dell’art.8
6) procedere all’esame delle domande di adesione di nuovi Soci che presentano dubbi sui requisiti previsti dall’art. 4 e disporre la loro eventuale iscrizione
7) adempiere a tutte le altre attribuzioni demandate dal presente Statuto

In sede di voto, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 12 - IL PRESIDENTE

Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Adempie a tutte le altre funzioni attribuite dallo Statuto.
Ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi.
Il Presidente ha la facoltà di farsi coadiuvare e/o sostituire nell’espletamento del mandato dai Vicepresidenti e dai delegati di zona.

Articolo 13 - IL COMITATO DI PRESIDENZA

È costituito dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Segretario/Tesoriere e dall'immediato Past President e viene convocato nei casi di urgenza ed in caso di necessità, dai Delegati di Zona ed ha la funzione del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - I VICE PRESIDENTI

Vengono eletti dall’Assemblea.
Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente nel caso di suo impedimento.

Articolo 15 - SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario/Tesoriere è nominato dall’Assemblea. Il Segretario provvede all’organizzazione amministrativa, contabile e logistica dell’Associazione.
Al Segretario/Tesoriere, inoltre, compete:

- la riscossione dei contributi dovuti dai Soci;
- l’amministrazione del fondo comune;
- la tenuta e l’aggiornamento delle scritturazioni contabili relative alla riscossione dei contributi e all’amministrazione dei fondi;
- la preparazione della bozza di bilancio e della relazione di bilancio da presentare al Consiglio Direttivo;
- la tenuta e l’aggiornamento del registro dei Soci;
- la redazione dei verbali del Consiglio e dell’Assemblea.

Alla cessazione del mandato trasmetterà al successore i fondi, le registrazioni contabili e amministrative ed ogni altro documento.

Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Collegio elegge tra i suoi membri un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
Al Collegio spetta l’esame del bilancio dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, nonché la sorveglianza sull’andamento finanziario dell’Associazione sul quale è tenuto a riferire ai Soci che ne facciano richiesta anche in sede assembleare.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Collegio elegge tra i suoi membri un Presidente che lo convoca e presiede i procedimenti.
Al Collegio compete l’esame dei ricorsi per l’esclusione dei Soci e tutto quanto concerne la disciplina associativa e la correttezza morale in conformità agli scopi associativi.
Il Collegio decide secondo equità e quale arbitro irrituale tutte le controversie che possano sorgere nel contesto associativo e che riguardino Soci, organi sociali e singoli componenti degli organi sociali.
Il Collegio agisce su segnalazione di qualsiasi interessato o su incarico delle parti.
Il Collegio decide, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell’incarico, dopo aver compiuto le indagini opportune e dopo aver sentito gli interessati. Qualora siano necessari ulteriori accertamenti il Collegio può rimandare la decisione di altri 30 giorni.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti che se impediti sono sostituiti dai supplenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La delibera deve essere comunicata agli interessati per iscritto ed all’associazione entro 5 giorni.
Le sanzioni possono consistere in:
1) richiamo scritto;
2) deplorazione;
3) sospensione dell’attività associativa da 1 a 12 mesi;
4) espulsione dall’Associazione.

Articolo 18 - DELEGATI DI ZONA

L’Associazione esercita la sua attività in ambito nazionale. Ai fini organizzativi il territorio nazionale è suddiviso in distretti territoriali la cui aggregazione regionale è stabilita dall’Assemblea sulla base di criteri di vicinanza geografica e di provenienza degli associati.
I Soci appartenenti a ciascun distretto provvederanno nel corso dell’Assemblea alla elezione di un delegato di zona per ciascun distretto istituito.
I delegati di zona così nominati, in caso di necessità, possono essere chiamati a far parte del Consiglio Direttivo.

Il delegato di zona deve:
- promuovere gli scopi associativi nel distretto di appartenenza;
- curare i rapporti con i Soci del distretto;
- curare i rapporti con il Consiglio Direttivo ed il Presidente portando loro le istanze dei Soci appartenenti al distretto;
- curare la realizzazione delle iniziative di cui all’art.3 che si svolgono nel proprio distretto in osservanza delle direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- curare le attività di studio e ricerca di cui al punto B) dell’art. 3 a livello distrettuale;
- adempiere a tutti gli incarichi che vengano a Lui delegati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
Il Delegato di zona può farsi coadiuvare nell’espletamento delle sue funzioni da altri Soci del proprio distretto.

Articolo 19 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

Regolamento

Approvato In data 02 ottobre 2011 dall’ assemblea del Congresso di Pisa

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO SOCIALE

Articolo 1
Il fondo sociale viene totalmente versato su un Conto Corrente bancario sul quale verranno poi condotte tutte le operazioni finanziarie di competenza dell’Associazione.
Su tale conto hanno firma disgiunta il Presidente e il Segretario-Tesoriere. Ai fini della migliore correntezza delle operazioni il Presidente, in accordo con il Segretario-Tesoriere, può attribuire 1a facoltà di firma a un ulteriore componente del Consiglio Direttivo.
A suo insindacabile giudizio, allorchè ne abbia positivamente valutato 1’ opportunità, il Consiglio Direttivo può decidere di spostare presso un' altro istituto bancario il Conto Corrente dell’Associazione.
Alla data di approvazione del presente Regolamento il fondo sociale è appoggiato presso Banca Reale S.P.A., filiale di Torino, conto n. IT43TO313801000000012802229

DELEGATl DI ZONA - DISTRETTI REGIONALI / INTEREGIONALI

Articolo 2
I Distretti sono determinati dal Consiglio Direttivo in funzione della consistenza numerica dei Soci Ordinari e Benemeriti residenti Per motivi di opportunità legati soprattutto a questo criterio il Consiglio Direttivo può decidere variazioni nel numero e nella consistenza dei Distretti.
In caso di costituzione di un nuovo Distretto il Consiglio Direttivo nominerà il relativo Delegato di Zona, che entrerà immediatamente a fare parte del Consiglio Direttivo stesso.
La nomina sarà peraltro soggetta a modifica da parte dell’Assemblea in occasione del primo Congresso in programma. In caso di mancata notifica i Soci ricadenti nel territorio del nuovo Distretto voteranno per la nomina del nuovo Delegato.
Tutti i Delegati di Zona, indipendentemente della data della loro nomina, scadono alla data del Congresso previsto per il rinnovo di tutti i Delegati, rinnovo che può anche avvenire per conferma dei Delegati in carica.

DELEGHE

Articolo 3
L’istituto della delega è previsto soltanto in sede di Assemblea Sociale e non è praticabile nelle riunioni degli altri Organi Sociali.
La delega deve avere forma scritta, deve indicare il nome del delegato, portare la firma del delegante e la data precedente la riunione cui fa riferimento. Ogni delegato può essere portatore di non più di due deleghe (art. 1O dello Statuto Sociale).
Le deleghe devono essere consegnate al Presidente dell’ Assemblea all’inizio della riunione, cosi che il nome dei deleganti possano essere inseriti nell'elenco dei presenti, con 1’ apposizione della precisazione “per delega”, prima della conta del numero.
In caso di voto scritto il Presidente dell’ Assemblea consegnerà ad ogni singolo portatore di deleghe un numero di schede pari alla somma dei voti (il proprio più le deleghe) esprimibili dallo stesso.
In caso di votazione per alzata di mano sarà cura del Segretario conteggiare nel risultato anche i voti espressi per conto dei delegati.
In caso di acclamazione, a causa della stessa natura del provvedimento, che prevede l’unanimità, sono validi soltanto i voti espressi dai presenti.
La delega non è più operativa in caso di sopravvenuta presenza del delegante prima del voto; può essere ritirata, permanendo l' assenza, in forma scritta recante la firma del delegante pervenuta al Presidente dell’ Assemblea prima dell’ espressione del voto.

L’ ASSEMBLEA IN SEDE ELETTORALE

Articolo 4
L’ Assemblea ordinaria in sede elettorale, di ratifica e di approvazione dei bilanci si riunisce entro In fine del mese di ottobre.
L’ Assemblea straordinaria, anche quando debba svolgere funzioni elementari, si riunisce quando le circostanze ne dettino la necessità.

Le norme del presente regolamento potranno essere modificate su iniziativa del Consiglio Direttivo sia in sede di Assemblea che per referendum.
Nel primo caso le modifiche saranno comunicate ai Soci con un anticipo dei almeno quindici giorni sulla data della riunione. Verificata la valida costituzione dell’ Assemblea le modifiche saranno approvate per alzata di mano con la maggioranza semplice, ivi compresi i voti espressi per delega.
In caso di referendum le modifiche saranno comunicate ai Soci, ai quali sarà consentito un termine di quindici giorni per esprimere il proprio voto scritto. Per l’ approvazione delle modifiche varrà la maggioranza dei voti espressi dai Soci.
Le modifiche approvate diverranno immediatamente esecutive. .

NORMA TRANSITORIA

Articolo 10
In caso di approvazione, che dovrà avvenire secondo le procedure previste dal precedente Statuto. le norme previste dai presenti Statuto e Regolamento diverranno immediatamente esecutive.

biennio 2024 - 2025

Consiglio Direttivo

Graziano Guarino

PRESIDENTE

Cariglia Raffaele

VICE PRESIDENTE VICARIO

Renato Valpreda

VICE PRESIDENTE

Vincenzo Fumi

SEGRETARIO

Renato Raineri

Immediato Past President.